
Con la conversione in legge del Decreto Dignità (D.L. 87/2018) diventano definitivi i criteri più restrittivi per l’utilizzo dell’incentivo fiscale dell’iperammortamento, da applicare agli investimenti Industria 4.0 effettuati successivamente al 14 luglio 2018.
Si tratta di norme anti-delocalizzazione che introducono:
- Una clausola di territorialità degli investimenti: i beni iperammortizzabili devono essere destinati a strutture produttive con sede in Italia;
- Un meccanismo di recapture: restituzione dell’agevolazione già fruita in caso dicessione a titolo oneroso oppure delocalizzazione all’estero del bene strumentale, anche se appartenente alla stessa impresa.
Al meccanismo di recapture sono previste due eccezioni:
- In caso di investimento sostitutivo l’impresa non è tenuta a restituire l’agevolazione fruita né viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio se si verificano le seguenti condizioni:
– il bene venga sostituito da un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori previste dalla legge di Bilancio 2017; – le caratteristiche del bene nuovo e il requisito dell’interconnessione siano attestati da dichiarazione resa dal legale rappresentante e dove previsto dalla legge con perizia tecnica giurata; - Nel caso in cui i beni agevolati siano, per loro stessa natura, destinati all’utilizzo in più sedi produttive e pertanto possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.