Iperammortamento cade l’obbligo di interconnessione per alcuni macchinari
Riportiamo qui di seguito la circolare n. 295485 del 1 agosto del Ministero dello Sviluppo Economico in cui si chiarisce che macchine come trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione non necessitino di interconnessione per beneficiare dell’ipermmortamento.
Circolare 01 agosto 2018, n. 295485
Oggetto: Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A.
A seguito dell’emanazione della recente circolare 23 maggio 2018, n. 177355, con la quale sono state dettate istruzioni integrative delle “linee guida tecniche” in materia di iper ammortamento contenute nella Parte Terza della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017, sono pervenute alla scrivente ulteriori richieste di chiarimenti in merito al rispetto, per talune tipologie di beni del primo gruppo dell’allegato A, della caratteristica obbligatoria dell’“interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”.
In molte istanze di parere tecnico, in particolare, è stato rappresentato che per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell’allegato A il suddetto vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario o, per così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico. Può essere questa la situazione, ad esempio, di alcune macchine utensili – quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione – che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un’unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.
Al riguardo, si ritiene che, con riferimento al rispetto del requisito dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, per queste specifiche fattispecie l’applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo etc.); è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
Siglato Il Dirigente della Divisione IV – Marco Calabrò
IL DIRETTORE GENERALE Stefano Firpo
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche